Aprile 30, 2024

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L’Italia istituisce un protocollo nazionale per le telecomunicazioni nel settore privato

Il 7 dicembre il governo italiano ei sindacati altamente rappresentati hanno definito un protocollo nazionale per il telelavoro, che, dal punto di vista contrattuale, aveva lo scopo di facilitare e strutturare questo lavoro.

Durante le recenti epidemie, la prestazione del telelavoro è stata ampiamente utilizzata (se non abusata) dalla maggior parte delle aziende, utilizzando il metodo “semplificato” (cioè non è richiesto alcun contratto speciale) per qualificarsi al riguardo. Periodo di emergenza sanitaria.

In vista dell’auspicabile esito dell’Emergenza, il 7 dicembre, il Governo italiano ei sindacati più rappresentativi hanno definito il Protocollo Nazionale sul Telelavoro, dal punto di vista contrattuale, per facilitare e strutturare questo lavoro. .

Questa procedura fornisce solo linee guida per il rispetto dei futuri accordi sindacali, incluso lo stato dell’azienda. Pertanto, fino alla firma di questi accordi sindacali, le aziende possono continuare a seguire le proprie procedure per i contratti di telelavoro.

Contratto di telecomunicazione personale: contenuto obbligatorio

Per quanto riguarda lo studio dei contenuti, si ricorda anzitutto che l’adesione al telelavoro deve avvenire su base volontaria e che deve essere sottoscritto un accordo personale tra datore di lavoro e lavoratore, come definito negli articoli 19 e 21. Prato. 81/2017.

Una volta affermato questo principio fondamentale, il protocollo afferma che il rifiuto di ottemperare alla proposta del datore di lavoro di effettuare una consegna non creerà motivo di licenziamento né giustificherà il ricorso a provvedimenti disciplinari.

Il contratto personale deve rispettare le seguenti linee guida, definite nel protocollo, e prevedere nello specifico:
(A) la durata del contratto, che può essere a tempo determinato o indeterminato;
b) passaggio dall’orario di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
c) Luoghi di lavoro esclusi dai locali dell’azienda;
d) aspetti dello svolgimento del lavoro svolto al di fuori dei locali della Società, forme di esercizio dell’autorità organizzativa del datore di lavoro e comportamenti che costituiscono restrizioni disciplinari all’uso nei termini previsti;
E) strumenti per il lavoro;
f) misure tecniche e/o organizzative necessarie per garantire il tempo libero e il licenziamento del lavoratore;
g) Forme e modalità che disciplinano l’esecuzione dei lavori al di fuori dei locali della Società secondo le norme dell’art. 4 n della legge. 300/1970 (Diritto del Lavoro), ovvero Legge sulla Protezione dei Dati Personali;
h) attività formative necessarie per svolgere il lavoro di telelavoro;
i) Forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali;
j) Possibilità di recesso prima della scadenza del termine (sia per il datore di lavoro che per il lavoratore) in presenza di giusta causa, o di preavviso senza preavviso in caso di contratto a tempo indeterminato.

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Il diritto di disconnettersi

Il giorno di consegna è caratterizzato dall’assenza di un orario di lavoro specifico, perché l’esecuzione del lavoro deve essere coordinata con gli obiettivi assegnati, l’organizzazione delle attività assegnate e altri.

Il telelavoro può essere configurato come intervalli di tempo in tutti i casi, identificando in tutti i casi periodi disconnessi in cui il lavoratore non ha bisogno di svolgere il lavoro; A tal fine devono essere garantite specifiche misure tecniche e/o organizzative Il diritto di disconnettersi.
Ovviamente, in tutti i casi non legali (es. malattia, infortunio, ferie retribuite, ecc.) il lavoratore può avere i propri dispositivi di connessione disabilitati.

Telelavoro sul posto di lavoro

Altro aspetto importante: il lavoratore può scegliere dove effettuare la “consegna”, ma il luogo prescelto deve garantire la riservatezza e la sicurezza, nonché i requisiti per l’elaborazione delle informazioni e dei dati e il collegamento con i sistemi dell’organizzazione.

Al riguardo, in considerazione dei predetti requisiti di riservatezza e sicurezza, si presume che la contrattazione collettiva possa individuare ed escludere alcune aree in cui un precedente potrebbe non applicarsi.

Strumenti di consegna

La regola generale è che le apparecchiature tecniche e informatiche, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, assicurata dal datore di lavoro e tutte le spese di mantenimento saranno a carico di quest’ultimo.
Se il contratto prevede l’uso da parte del dipendente di attrezzature personali, dovrebbe essere adeguato ai requisiti minimi di sicurezza. A tal proposito possono essere forniti moduli di compensazione per le suddette spese.

In caso di guasto o perdita dell’attrezzatura, il dipendente deve informare immediatamente il proprio datore di lavoro: se si rileva un danno per negligenza, il dipendente ne è responsabile.
Se per uno qualsiasi dei motivi di cui sopra (malfunzionamento o perdita di materiale e attrezzature) persiste l’impossibilità di continuare il processo di telelavoro, il dipendente e il suo datore di lavoro devono concordare le modalità successive di esecuzione del lavoro, incluso il ritorno all’attività. .

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Igiene e sicurezza sul lavoro

Per quanto riguarda le questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, il protocollo fa specifico riferimento all’art. 18, 22 e 23 n della legge. 81/2017 e le disposizioni di cui all’ordinamento giuridico. 81/2008, lo ribadisce:
Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore e fornire quanto prima al RLS Regionale (Rappresentante sul Lavoro per la Sicurezza) un’informativa scritta che identifichi i rischi generali e specifici relativi alle modalità di esecuzione del lavoro. Intervalli, annualmente;
A causa della normativa vigente e della necessità di protezione dei dati trattati, il servizio dovrebbe essere svolto in contesti adeguati.

Tutela dei dati personali e riservatezza

Linea di orientamento, inserita nell’art. Il Protocollo 12 delinea alcuni degli obblighi fondamentali dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali:
a) il lavoratore deve trattare i dati secondo le istruzioni fornite dal datore di lavoro ed essere prudente riguardo alle informazioni dell’azienda in cui detiene o è nel sistema informativo;
b) Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei dati aziendali e informare il personale delle telecomunicazioni sul trattamento dei dati personali. Obiettivi, in particolare attraverso l’elaborazione di regolamenti organizzativi volti alla gestione delle “violazioni dei dati” e all’attuazione delle misure di sicurezza.

Note finali

Da un punto di vista strettamente funzionale, va segnalato che lo stato di emergenza in Italia è stato prorogato fino al 31 marzo 2022, così da poter continuare ad operare in modalità delivery senza formalizzare il contratto personale.
Pertanto, il datore di lavoro può continuare a comunicare i nominativi dei lavoratori che lavorano nel telelavoro (e la data di cessazione con tale sistema) al Ministero del Lavoro, per via telematica, con un iter semplificato (una semplice comunicazione).
In linea di massima, quindi, l’applicazione del protocollo – almeno fino al termine dell’emergenza – sarà minima.

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